20 settembre 2013

Operazione trasparenza #1

Sindaci, direttori di Asl, amministratori pubblici tutti: dal 23 Aprile 2013 vi tocca essere trasparenti sul serio. Adesso c’è la legge che ve lo impone e, per chi non si adegua, sono previste pesanti sanzioni. È ormai entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 33/2013 sul Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.


Con questa rubrica vogliamo illustrarvi e spiegarvi 3 articoli per volta con l'obiettivo di monitorare l'amministrazione pubblica e sollecitare la loro attuazione.


Art. 3 
Pubblicità e diritto alla conoscibilità.

Comma 1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.



Abbiamo provato ad accedere all'area riservata, nella sezione della documentazione, fino al 7 Maggio 2013. I documenti che abbiamo trovato dovrebbero ormai essere pubblicati nell'albo pretorio, per consentire la lettura a tutti i cittadini. Abbiamo scoperto che ci sono 449 pagine di documenti mai pubblicati. Ne abbiamo selezionati 27, alcuni riguardanti liquidazioni economiche per eventi e stampe di manifesti per pubblicità, altri riguardanti impegni di spesa per espropri, pagamento tfr e stipendi staff del sindaco e varie altre questioni. 

Abbiamo sommato per curiosità le cifre di ciascuna determina e abbiamo ottenuto la "modesta" cifra di € 550.330,60. Ecco la tabella dettagliataLa domanda sorge spontanea, che senso ha nascondere questi documenti? Perché ci sono dei ritardi nella pubblicazione degli atti nell'albo pretorio?


Art. 4
Limiti alla trasparenza.

Comma 4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Comma 5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.


Clamorosa la pubblicazione di dati sensibili di pazienti o fruitori dei servizi dell'ufficio dei Servizi Sociali, denunciata dal Domani Andriese, alla faccia del comma 4. Ad oggi, per fortuna, sembra che il problema si sia risolto, come possiamo vedere da questa determinazione dirigenziale. Per quel che riguarda il comma 5, invece, non ci risulta la pubblicazione delle schede di valutazione di tutti i dipendenti pubblici, che dovrebbe essere obbligatoria.


Art. 5
Accesso civico.

Comma 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Comma 2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

Comma 3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Comma 4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.


In base a questo articolo della legge, al comma 1, chiediamo la pubblicazione dei documenti segnalati nell'articolo 3. Vedremo se la pubblicazione avverrà entro 30 giorni, come previsto dal comma 3 di questo articolo.

Come sempre vi terremo aggiornati sugli eventuali risvolti. Vi chiediamo inoltre di segnalarci violazioni simili così da poter denunciare e segnalare il tutto, auspicandoci un immediato intervento di trasparenza nella pubblicazione dei documenti. Fiato sul collo, cittadini attivi.


Testo integrale DL


Indice

A presto per un altro episodio, stay tuned!

Nicola Scarcelli