20 gennaio 2014

Reato di immigrazione clandestina, facciamo chiarezza

Vogliamo spiegarvi l’emendamento abrogativo dell’art. 10 bis D.Lgs. 286/98 approvato dalla Commissione Giustizia del Senato, a firma di Maurizio Buccarella e Andrea Cioffi. Prima che il dibattito assuma toni esasperati, è meglio chiarire alcuni punti.


La norma in questione è stata introdotta nel 2009 nel Testo Unico sull’Immigrazione (cd. legge Bossi - Fini del 2002 che a sua volta ha modificato il precedente ed originario decreto legislativo del 1998, cd. Turco - Napolitano) con il cosiddetto “pacchetto sicurezza” (il primo) fatto approvare dall'allora Ministro dell’Interno Roberto Maroni. Si prevedeva in origine anche una pena detentiva da 1 a 4 anni di reclusione per il solo ingresso illegale nel territorio italiano e un’aggravante specifica per ogni reato se commesso da un extracomunitario. La Corte Costituzionale (2010) prima e la Corte di Giustizia dell’UE poi hanno frattanto cancellato l’aggravante (il semplice “status” amministrativo di straniero irregolare non può costituire da solo elemento di maggior sanzione, in assenza di fatti materiali di reato) e la pena detentiva.

La norma di cui stiamo parlando prevede quindi, oggi, una sanzione  pecuniaria (di tipo penale) da 5.000 a 10.000 euro per il cittadino extracomunitario che senza la documentazione richiesta semplicemente mette un piede sul territorio italiano.

Sul merito della norma, secondo il senatore Buccarella, la norma in questione è:

A) Inutile: centinaia di procedimenti penali incardinati presso Procure della Repubblica ed uffici di Giudice di Pace si concludono, a distanza di mesi o anni, con una sentenza di condanna al pagamento di un’ammenda solitamente dell’importo minimo edittale di € 5.000,00 nei confronti di persone che spesso neanche sanno o capiscono cosa succede e che non sono minimamente scoraggiati dall’affrontare viaggi che spesso mettono a repentaglio la loro stessa vita. Non c’è quindi alcun effetto deterrente concreto, come ormai appare chiaro a chi in questi giorni è informato dal dibattito mediatico per i fatti tragici di Lampedusa. Gli stranieri sorpresi in mare o appena sbarcati non sono neanche a conoscenza della norma punitiva, non possono neanche comprendere se e perché sono processati, essendo per lo più nullatenenti disperati, sono inoltre assolutamente indifferenti alla sanzione cui possono essere condannati perché le sentenze sono in concreto ineseguibili. La norma che si vorrebbe abrogare, in altre parole, non raggiunge gli scopi dichiarati (demagogicamente) di scoraggiare l’arrivo di “clandestini”, quindi è oggettivamente, incontestabilmente ed in senso letterale, inutile. L’unica utilità dell’art. 10 bis è quella demagogica di chi l’ha introdotta e la vuole difendere, per cui “l’Italia così combatte l’immigrazione clandestina”, “così li possiamo espellere per evitare l’invasione” e così via. L’art. 10 bis non serve ad espellere nessuno. Anche in caso di approvazione definitiva della proposta abrogativa dell’art. 10 bis, il resto della legge cd. Bossi-Fini rimane intatta in tutte le sue (talvolta assurde) disposizioni relative ai permessi di soggiorno, decreti flussi, espulsioni, respingimenti.

B) Dannosa perché costosa: le centinaia di procedimenti penali interessano ed occupano il personale e le risorse di procure della Repubblica, commissariati e forze dell’ordine, giudici di pace e spesso tribunali (per appelli). Una volta fermato in mare (acque territoriali) o sulla terraferma, l’extracomunitario senza documentazione viene fermato e condotto nei CIE (e successivamente nei CARA, se richiedente asilo) ed anche quando si rende irreperibile, allontanandosi dai centri, diviene oggetto di processo penale con il coinvolgimento (pagato con le tasche dei cittadini) di traduttori, poliziotti, cancellieri, poliziotti, carabinieri, finanzieri, pubblici ministeri ed avvocati d’ufficio, udienze, verbali, notifiche e tutto quello che chi non frequenta cancellerie ed aule giudiziarie non può neanche immaginare. Gli agenti che hanno provveduto al fermo sono chiamati a testimoniare in udienza obbligatoriamente sulle modalità di rintracciamento dell’extracomunitario, a distanza di mesi dai fatti, quando magari sono stati frattanto trasferiti in altra sede operativa, con disagi e costi notevoli per la collettività. Nel corso dei giudizi molti imputati diventano richiedenti asilo o si rendono irreperibili e le loro posizioni sono stralciate con duplicazione di fascicoli e difficili ricostruzioni delle posizioni processuali di decine di persone spesso interessate nel medesimo processo, con sovraccarico di lavoro fra le cancellerie e i CIE spesso lontani, con decine di fax, comunicazioni, errori. Dall’entrata in vigore della norma che ha istituito questi processi farsa (2009), ben 12.867 per lo più disperati sono costati, peraltro senza aver compiuto alcun fatto materiale di reato, svariate decine di milioni di euro di soldi pubblici letteralmente buttati dalla finestra e sono stati sottratti poliziotti, risorse pubbliche, personale giudiziario da incombenze più meritevoli.
C) Ingiusta: punire con sanzione penale il comportamento di chi, senza aver offeso concretamente un bene giuridico meritevole di tutela secondo i principi fondanti il nostro ordinamento giuridico, semplicemente mette un piede sul territorio italiano pare una stortura, in presenza di altri strumenti già esistenti che regolano le espulsioni di chi non è “regolare” secondo le leggi vigenti italiane. I recenti fatti tragici siciliani mettono alla luce l’assurdità della norma che impone alle procure l’apertura di procedimenti penali anche a carico di chi è sopravvissuto a tragedie immense e che magari, dopo aver galleggiato fra cadaveri di compagni di viaggio, a breve dovrà “difendersi” come imputato davanti ad un giudice italiano per un reato di cui francamente ciascuno di noi credo possa percepire l’inconsistenza concreta.

Come è nato l’emendamento Buccarella - Cioffi? 
In Commissione Giustizia del Senato nel luglio scorso, proveniente da un testo già approvato dalla Camera, è pervenuto un disegno di legge in tema di “Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”(DDL n. 925 e riunito ad altri come il ddl 110 in tema di depenalizzazioni). In pratica, si tratta di depenalizzazioni e dell’introduzione nel giudizio penale ordinario dell’istituto della “messa alla prova”, già conosciuto nel rito penale minorile. Il compito dei membri delle Commissioni è quello di analizzare il testo dei disegni di legge e cercare di apportare modifiche migliorative. Il senatore Andrea Cioffi presenta nel termine di fine luglio un emendamento abrogativo dell’art. 10 bis, come norma da espungere dal nostro ordinamento. L’emendamento, quindi, è stato presentato negli uffici della Commissione Giustizia il 26 Luglio 2013, insieme a decine di altri, nell’ambito di un DDL relativo alle depenalizzazioni.


Il 13 Gennaio 2014 la base degli iscritti certificati del Movimento 5 Stelle ha votato sul Sistema Operativo M5S ha votato sul mantenimento o l’abrogazione della norma che abbiamo qui discusso. Dalle 10 alle 17 di oggi gli iscritti certificati hanno espresso il parere vincolante sul voto che il Gruppo Parlamentare del Senato dovrà esprimere domani 14 gennaio sul "reato di clandestinità". Hanno votato per la sua abrogazione 15.839 iscritti, 9.093 hanno optato per il mantenimento. I votanti sono stati 24.932. Gli aventi diritto erano gli iscritti certificati al 30 giugno 2013, pari a 80.383.

Con l'abrogazione, si mantiene comunque il procedimento amministrativo di espulsione che sanziona coloro che violano le norme sull'ingresso e il soggiorno nello Stato. 

Qui la nota completa del senatore M5S Maurizio Buccarella.

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